CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) TERMINE ULTIMO PER IL RILASCIO DEL FORMATO CARTACEO
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
TERMINE ULTIMO PER IL RILASCIO DEL FORMATO CARTACEO
Si porta a conoscenza della cittadinanza che, a norma del D.L. 78/2015 convertito dalla legge n. 125/2015, è stata introdotta la nuova CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE), che sostituirà definitivamente il formato cartaceo e che avrà funzioni di identificazione del cittadino e titolo di viaggio in tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea ed in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi.
In futuro il documento potrà essere utilizzato anche per accedere ad ulteriori servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (SPID sistema pubblico di identità digitale).
La CIE è una tessera in policarbonato delle dimensioni di una carta di credito, nella quale sono archiviati e stampati i dati personali del cittadino, compresa l’impronta digitale. Le informazioni sono memorizzate su un microchip integrato all’interno della CIE per permettere il controllo dell’identità del cittadino e per garantire l’inalterabilità dei dati riportati sul documento, rendendone pertanto più difficile la falsificazione. La foto in bianco e nero è stampata al laser per garantire una elevata resistenza alla contraffazione.
A partire dal 5 DICEMBRE 2018 il Comune di Palena entrerà a regime e rilascerà solo carte d’identità in formato elettronico.
CHI PUO’ RICHIEDERE LA C.I.E.
La CIE potrà essere richiesta da tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti nel comune di Palena, con codice fiscale allineato fra Anagrafe del Comune ed Indice Nazionale delle Anagrafi (questa condizione viene verificata dal personale del Comune) nei seguenti casi:
- prima richiesta di carta d’identità;
- precedente documento di identità scaduto o nei 180 giorni precedenti la scadenza;
- precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato.
Non può essere rilasciata ai cittadini italiani iscritti all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero).
La validità della CIE, come per quella cartacea, varia a seconda dell’età del titolare :
- minori di 3 anni – validità triennale;
- dai 3 ai 18 anni – validità quinquennale;
- maggiori di 18 anni – validità decennale.
COME FARE
Per il rilascio/rinnovo della CIE il cittadino deve recarsi presso l’Ufficio Anagrafe, nei consueti orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Per il rilascio della CIE il cittadino deve esibire :
- la precedente carta d’identità o la denuncia presentata all’Autorità di Pubblica sicurezza nel caso di furto o smarrimento della precedente carta d’identità; la denuncia è necessaria anche in caso di deterioramento del documento, quando non sia possibile restituire (almeno in parte) il documento deteriorato e quando il deterioramento sia tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta;
- la tessera sanitaria;
- una fototessera recente (non più vecchia di 6 mesi) dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto, preferibilmente senza occhiali per evitare riflessi di luce, con sfondo bianco.
I cittadini non comunitari oltre alla documentazione di cui sopra, devono presentare anche :
- il passaporto in corso di validità (in originale);
- il permesso di soggiorno valido in originale, oppure la copia del permesso di soggiorno scaduto con l’originale delle ricevute attestanti l’avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso.
I minorenni possono ottenere la carta d’identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento e deposita le impronte digitali. Sono necessari anche un documento di riconoscimento del minore (qualora se ne sia in possesso) e, in caso di richiesta di CIE valida per l’espatrio, l’assenso all’espatrio reso da entrambi i genitori o dall’unico esercente la potestà o dal tutore. (In base alla Circolare n. 7/2012 del Ministero dell’Interno, a partire dal 26-06-2012 i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori. Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo per l’applicazione della disposizione di cui al regolamento CE n. 2252/2004, il quale prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati come documenti individuali. Inoltre il Ministero della Giustizia ha chiarito che in sede di rilascio del passaporto, al fine di assicurare particolare garanzia nei confronti dei minori che intendono espatriare, è necessario l’assenso di entrambi i genitori, anche in presenza di figli affidati ad uno solo dei genitori separati.
Facendo seguito alla Circolare n. 15/2011 tale indirizzo si applica anche in sede di rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio.)
Non possono ottenere la carta di identità valida per l’espatrio :
- i minori per i quali non esiste l’assenso dei genitori o del tutore;
- i cittadini con situazioni di impedimento all’espatrio;
- i cittadini comunitari ed extracomunitari.
COSTI
Il costo della CIE, comprensivo del diritto fisso comunale e dei diritti di segreteria, è di Euro 22,00 in caso di primo rilascio e rinnovo, è di Euro 27,30 in caso di rilascio per furto-smarrimento o deterioramento. Il pagamento è contestuale alla richiesta di rilascio.
TEMPI
Al termine delle operazioni di inserimento e verifica dei dati (circa 30 minuti), viene rilasciata al cittadino la ricevuta della richiesta della CIE.
L’Ufficio Anagrafe, per l’emissione della CIE è solo il punto di identificazione del cittadino e di ricezione della richiesta. Sarà cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spedire la CIE all’indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta, entro 6 giorni lavorativi.
Non potrà pertanto essere addebitata alcuna responsabilità al Comune, qualora i tempi di rilascio non siano compatibili con i motivi rappresentati dal cittadino.
Si raccomanda, pertanto, ai cittadini di verificare per tempo la scadenza della propria carta d’identità, evidenziando che il rinnovo è possibile nei 180 giorni precedenti la scadenza e che le carte d’identità cartacee già emesse rimangono valide fino alla loro scadenza naturale.
A tal proposito si ricorda che il formato cartaceo potrà essere rilasciato solo ed esclusivamente in casi eccezionali di reale e documentata urgenza segnalata dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
N.B. Il cambio di residenza o dell’indirizzo, così come qualsiasi variazione dello stato civile, non comportano la sostituzione e/o l’aggiornamento della carta d’identità che continuerà ad avere validità fino alla naturale scadenza (circolare del Ministero dell’Interno n. 24 del 31/12/1992).
L’Ufficio Anagrafe del Comune è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.